Sintesi del disciplinare per gli espositori
ART. 1. Oggetto e finalità
1. Il presente Disciplinare regolamenta il Mercatino dei Gaudenti, la sua organizzazione e lo svolgimento.
2.Il mercatino dei Gaudenti è stato istituito nel 1998, quale strumento volto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali nonchè strumento finalizzato sia a stimolare e rinsaldare i rapporti sociali tra le persone sia a presidiare e rivitalizzare i territori.
3 E' un mercatino riservato agli hobbisti, nonché alle associazioni, enti e soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico e di autofinanziamento.
ART. 2. Normativa di riferimento
1. Il presente disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 20 ter, comma 7 della L.p. 30 luglio 2010, n. 7.
2. Ai sensi dell'art. 20 ter della L.p. 30 luglio 2010, n. 17 sono hobbisti coloro che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore, anche usati, non appartenenti al settore alimentare, compresi gli oggetti di propria produzione che presentino i caratteri tipici dell'artigianato, anche artistico, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di esecuzione.
3. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 della L.p. 30 luglio 2010, n. 17 e devono munirsi di tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la vidimazione al fine di garantire il rispetto dei limiti all'attività imposti dall'art. 20 ter della L.p. 30 luglio 2010, n. 17.
4. Ai sensi dell'art. 20 ter, comma 10 della L.p. 30 luglio 2010, n. 17 sono ammessi al Mercatino dei Gaudenti i soggetti indicati nello stesso comma.
5. Alle fattispecie regolate dal presente disciplinare non trovano applicazione le norme sul commercio in sede fissa e sul commercio su area pubblica, fatto salvo quanto di seguito richiamato.
ART. 3. Ubicazione del mercatino e periodicità
1.Il Mercatino dei Gaudenti si svolge di regola:
- in piazza G.B. Garzetti e vie limitrofe: I e II Androna di Borgonuovo – Giardini Garzetti
(lato ovest verso le scuole) – Largo Pigarelli – Via Dietro le Mura A;
- in piazza Dante (parte sud del Listone).
La delimitazione delle aree interessate, nella loro estensione massima, si evince dalle mappe allegate.
2.Il Mercatino dei Gaudenti si svolge:
- in piazza G.B. Garzetti e vie limitrofe: il secondo sabato del mese (il terzo limitatamente a dicembre), ad esclusione dei mesi di gennaio ed agosto;
- in piazza Dante: il quarto sabato del mese, ad esclusione dei mesi di gennaio, luglio ed agosto.
3. Lo svolgimento del Mercatino dei Gaudenti deve svolgersi obbligatoriamente dalle ore 8:00 alle ore 16:00.
La fase iniziale di allestimento/preparazione del Mercatino deve essere compresa nella fascia oraria dalle 5:30 alle 8:00; mentre la fase finale di smontaggio/sgombero dovrà avvenire nella fascia di orario compresa dalle 16:00 alle 20.00.
4. Eventuali edizioni straordinarie, anche in occasione di eventi e manifestazioni, potranno essere concordate con l'Amministrazione comunale anche in deroga alle date ed agli orari di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Per esigenze di pubblico interesse o per cause di forza maggiore o per manifestazioni, celebrazioni, ricorrenze di particolare importanza, possono essere introdotte, con provvedimento del dirigente competente, modifiche temporanee alle norme del presente disciplinare relativamente alle date, alla durata, alla localizzazione del mercatino, nonchè a quanto si rendesse necessario, comprese eventuali sospensioni del mercatino stesso.
ART. 4. Oggetti in esposizione ed in vendita
1. Le merci ed i prodotti esposti e posti in vendita, come definiti nell'art. 2, comma 2 del presente disciplinare, devono essere di modico valore ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 ter, comma 5 della L.p. 30 luglio 2010 n. 17. Relativamente all'esposizione dei prezzi si applica l'articolo 21 della stessa L.p. 30 luglio 2010 n. 17.
2. Non sono ammessi oggetti precedentemente acquistati allo scopo di vendita. Tale divieto non si applica ai soggetti di cui al comma 10 dell'art. 20 ter della L.P. 30 luglio 2010 n. 17. Non è ammessa la vendita di merci e prodotti appartenenti al settore alimentare.
È fatto altresì divieto di vendita di animali vivi, oggetti ingombranti, metalli preziosi e oggetti di particolare valore antiquario.
Ai sensi dell'art. 20 ter, comma 6 della L.p. 30 luglio 2010, n. 17 è comunque vietata l'esposizione e la vendita di armi, di esplosivi, di oggetti preziosi nonchè delle cose antiche o usate previste dall'allegato A, lettera A, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).
ART. 5. Organizzazione e gestione del Mercatino dei Gaudenti
1.Il Comune di Trento affida, in regime di concessione, l'organizzazione e la gestione del Mercatino dei Gaudenti a un soggetto selezionato mediante idonea procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei criteri contenuti nel presente disciplinare.
2. La durata della concessione di cui al comma precedente è di cinque anni decorrenti dalla stipula del contratto.
3. Al termine dei primi tre anni, laddove il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche abbia subito un incremento superiore al 5%, il soggetto gestore potrà richiedere all'Amministrazione comunale di rideterminare, proporzionalmente, la quota a metro quadro richiesta ai singoli hobbisti.
ART. 6. Criteri per l'organizzazione e la gestione del Mercatino
1. Per promuovere e valorizzare le diverse forme di attività hobbistica locale, il cinquanta per cento dei posteggi sono riservati agli hobbisti residenti nella Provincia Autonoma di Trento qualora gli stessi lo richiedano. Sono altresì riservati ai soggetti di cui all'art. 20 ter, comma 10 della L.p. 30 luglio 2010, n. 17 posteggi nella misura minima pari al cinque per cento, qualora gli stessi li richiedano
2. Fermo il rispetto dei limiti di cui al comma precedente, la selezione degli hobbisti deve avvenire secondo criteri di trasparenza e pubblicità. Si ritiene che il criterio di trasparenza e quello di imparzialità siano soddisfatti qualora la selezione avvenga con un applicativo informatico che garantisca imparzialità.
3. Si ritiene che il criterio di pubblicià sia rispettato qualora il soggetto organizzatore promuova sul proprio sito internet il Mercatino dei Gaudenti pubblicando un calendario annuale conforme al dettato dell'art. 3 del presente disciplinare e garantendo un intervallo minimo di cinque giorni durante il quale ogni interessato possa far pervenire la propria richiesta.
4. Al fine di adempiere concretamente al rispetto dei suddetti principi è altresì onere del soggetto gestore predisporre e rendere disponibile la modulistica necessaria al fine di organizzare e gestire il Mercatino in modo efficiente e sempre nel rispetto della normativa richiamata.
6. A scomputo dei posteggi oggetto di estrazione è facoltà del soggetto gestore, secondo il progetto dallo stesso presentato e valutato in sede di gara, riservare delle postazioni assegnate a condizioni agevolate, fino alla gratuità, ad associazioni, enti e soggetti privi di scopo di lucro.
7. I posteggi assegnati non danno diritto ad alcuna priorità o titolo preferenziale per il futuro. I posteggi non possono essere in nessun caso scelti, prenotati o riservati.
ART. 8. Obblighi e responsabilità del soggetto gestore
1. Il soggetto gestore del Mercatino dei Gaudenti deve:
–in occasione di ogni singola manifestazione selezionare in modo trasparente ed imparziale gli hobbisti che vi partecipano;
–assicurare che l'assegnazione dei posteggi avvenga secondo criteri di trasparenza e pubblicità e provvedere all'organizzazione degli spazi salvaguardando le condizioni di sicurezza;
–gestire l'area su cui è istituito il Mercatino nel rispetto delle norme vigenti; garantire l'organizzazione ed il funzionamento del Mercatino; vigilare sul rispetto da parte degli hobbisti della legge, dei regolamenti comunali, del presente disciplinare e delle eventuali indicazioni fornite dal Comune; verificare che gli operatori rispettino le disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti;
–collaborare con le autorità preposte al controllo degli hobbisti; verificare l'esposizione da parte degli stessi del tesserino identificativo di hobbista e dell'indicazione dei prezzi nel rispetto dei limiti di valore di cui alla normativa di riferimento; verificare che siano state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 20 ter, comma 10 della L.p. 30 luglio 2010 n. 17;
–rilasciare ai partecipanti al Mercatino quietanza di pagamento dalla quale si possano evincere il numero di metri quadrati occupati e l'ammontare della quota pagata;
–vigilare e predisporre le misure necessarie affinchè le attività degli hobbisti non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione stradale;
–svolgere attività di promozione e valorizzazione del Mercatino;
–promuovere la conoscenza della normativa di riferimento per gli hobbisti e predisporre e pubblicizzare la modulistica necessaria per presentare domanda di partecipazione;
–rilevare eventuali problematiche che dovessero insorgere e riferire all'Amministrazione Comunale anche proponendo ipotesi risolutive nonchè migliorative;
–rendicontare annualmente all'Amministrazione comunale (presenze; problematiche, etc.);
–provvedere al pagamento ad inizio anno all'Amministrazione comunale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativamente allo stesso anno.
2. L'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico sarà rilasciato, con cadenza annuale, a favore del soggetto gestore in relazione all'area dallo stesso richiesta ed in ogni caso non inferiore ad una superficie minima equivalente a mq 300 ed a mq 150 rispettivamente in piazza Garzetti (e vie limitrofe) ed in Piazza Dante. Si precisa altresì che sarà facoltà del soggetto gestore richiedere in qualsiasi momento ed a valere per le successive manifestazioni, previo pagamento del relativo canone, la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per un'area più estesa e comunque compresa nell'estensione massima delimitata nelle mappe allegate e pari a 680 mq ed a 320 mq rispettivamente in Piazza Garzetti (e vie limitrofe) ed in Piazza Dante.
3. La responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose e per danneggiamenti o deturpamenti all'area, quale conseguenza dell'attività di cui al presente disciplinare, farà carico al soggetto gestore ed all'autore dell'illecito, in relazione alle rispettive responsabilità che dovessero essere accertate.
Il gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia e copertura dei rischi e sinistri derivanti dalla gestione operativa del Mercatino e dallo svolgimento dello stesso.
L'Amministrazione comunale pertanto rimane sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale in relazione a fatti o atti che dovessero essere compiuti in occasione dello svolgimento del Mercatino dei Gaudenti.
ART. 9. Svolgimento del Mercatino e comportamento dei partecipanti
1. I partecipanti sono tenuti ad un comportamento responsabile e civile e devono attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
–obbligo di condividere e rispettare il presente Disciplinare;
–obbligo di versare al soggetto gestore la quota a metro quadro di occupazione individuata in esito alla procedura ad evidenza pubblica per la selezione del medesimo. La quantificazione dei metri a base del calcolo dell'importo da versare sarà determinata per numeri interi secondo le consuete regole di arrotondamento, partendo con un minimo di un metro quadro. Si precisa che la quotà a metro quadro di cui sopra potrà essere riparametrata a decorrere dal termine del terzo anno ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 5 del presente Disciplinare.
–obbligo di esporre durante la vendita il tesserino identificativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 ter, comma 10 della L.p. 30 luglio 2010 n. 17. I soggetti di cui all'art. 20 ter, comma 10 della L.p. 30 luglio 2010 n. 17 dovranno esporre copia dell'avvenuta comunicazione al Comune di Trento di quanto richiesto ai sensi dello stesso comma;
–obbligo di esposizione, in caso di vendita, dei prezzi e rispetto dei limiti di valore imposti dalla normativa sopra richiamata;
–obbligo di sistemare le merci esposte con ordine, gusto e preferibilmente su tavoli o altre strutture poco ingombranti;
–obbligo di lasciare lo spazio occupato e circostante perfettamente pulito;
–obbligo di rimuovere ogni rifiuto prodotto portandolo a casa propria e smaltendolo nel rispetto delle norme per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti vigenti nel rispettivo comune di appartenenza;
–obbligo di mantenere un comportamento corretto e consono all'ambiente in cui si svolge il Mercatino e nel rispetto dei visitatori e degli altri partecipanti, all'insegna di uno spirito costruttivo ed ispirato al principio della cooperazione;
–divieto di occupazione di un'area maggiore rispetto a quella assegnata e divieto di occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende spazi comuni riservati al transito pedonale;
–divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa arrecare disturbo o danno al decoro del Mercatino;
–divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante;
–divieto di accensione di fuochi e divieto di utilizzo di apparecchi mobili per la generazione di corrente elettrica;
–divieto di accesso con automezzi al luogo in cui si tiene il Mercatino ad eccezione del tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico degli oggetti;
–obbligo di rispettare le indicazioni impartite dal soggetto gestore
–obbligo di rispettare quanto deciso dal soggetto gestore in merito all'assegnazione del posteggio
2. I partecipanti devono altresì rispettare l'orario di svolgimento del Mercatino e non dovranno lasciare il posteggio incustodito durante la durata dello stesso. Nell'esercizio dell'attività di vendita gli hobbisti non possono farsi sostituire da altri soggetti.
ART. 10. Obblighi del Comune di Trento
1. Il Corpo di Polizia Locale provvede all'espletamento del servizio di polizia amministrativa e di vigilanza sui Mercatini degli Gaudenti. Il Corpo di Polizia locale provvede altresì alla vidimazione dei tesserini apponendo timbro e data in uno degli appositi spazi.
2. Il soggetto gestore è tenuto a vigilare sul corretto andamento del Mercatino e dovrà segnalare tempestivamente l'eventuale presenza di abusi alla Polizia Locale.
ART. 11. Dimensione degli spazi espositivi
1. La supeficie massima occupata dalla singola bancarella, intesa come spazio espositivo, è pari a 4 metri quadrati. Una dimensione maggiore e comunque non superiore a 6 metri quadrati è consentita solo a collezionisti di dischi e libri usati, in considerazione delle caratteristiche intrinseche delle merceologie.
2. Deve essere lasciato libero per il passaggio uno spazio minimo di 0,50 mt tra le bancarelle ed, in ogni caso, deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, pubblica sicurezza).
ART. 12. Rispetto degli altri regolamenti comunali
1. I partecipanti e il soggetto gestore del Mercatino dei Gaudenti sono sempre e comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni dettate dagli altri regolamenti comunali (raccolta e smaltimento rifiuti, pubblica sicurezza, occupazione suolo pubblico, etc.)
ART. 13. Controllo antiquariato
1. Al fine di garantire che non vengano esposte e poste in vendita cose antiche di particolare valore antiquario, il Comune di Trento si riserva di affidare un incarico di servizio ispettivo ad un soggetto terzo che presenti le necessarie competenze e professionalità.
ART. 14. Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge ed in particolare dal Capo VI della L.p. 30 luglio 2010 n. 17 rubricato "Controlli e sanzioni amministrative", e dai regolamenti comunali, l’Amministrazione comunale, in caso di reiteazione delle condotte irregolari, anche rispetto agli obblighi di cui all'art. 9 del presente disciplinare, potrà inibire, previa diffida, la partecipazione del hobbista al Mercatino dei Gaudenti per un numero variabile di edizioni da 3 a 6.
2. Qualora vengano accertate violazioni del presente Disciplinare, sia nel caso in cui le stesse siano direttamente attribuibili al soggetto gestore, sia nel caso in cui siano imputabili ai singoli hobbisti e vengano tollerate dal soggetto gestore, l'Amministrazione invita lo stesso gestore ad adempiere agli obblighi indicati nella convenzione, diffidandolo dal reiterare le condotte irregolari riscontrate.
3. Qualora la violazione sia reiterata, il soggetto gestore, previa ricezione mediante P.E.C. di regolare contestazione avverso la quale avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte, osservazioni o memorie entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento, sarà sanzionato con la revoca della concessione.
ART. 15. Giornate del riuso e vendita in forma hobbistica in occasione di sagre, fiere, manifestazioni o eventi straordinari
1. Ai sensi dell'art. 20 quater della L.p. 30 luglio 2010, n. 17 il Comune può organizzare delle giornate del riuso. L'organizzazione delle stesse avverrà, anche su proposta di soggetti terzi, e sempre fatte salve le prerogative e gli interessi, qualora sussistenti e confliggenti, del soggetto gestore del mercatino dei Gaudenti.
2. Ai sensi dell'art. 20 ter, comma 8 della L.p. 30 luglio 2010, n. 17 il Comune di Trento può riservare agli hobbisti aree o spazi loro dedicati in occasione di sagre, fiere, manifestazioni o eventi locali straordinari. Anche in tal caso saranno previamente considerate le prerogative e gli interessi, qualora sussistenti e confliggenti, del soggetto gestore del mercatino dei Gaudenti.